Agenzia Immobiliare Canosa - Ufficio Consulenza Immobiliare Canosa
Detrazione
degli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della casa:
Quando si compra una casa, si richiede e si ottiene un finanziamento, è
possibile sfruttare in sede di dichiarazione dei redditi di una detrazione
Irpef del 19% degli interessi passivi sul mutuo e
relativi oneri accessori.
Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto della casa possono essere
portati in detrazione nella misura del 19%, fino a un importo massimo di 4.000
euro..
La detrazione spetta ai contribuenti che hanno
acquistato una prima casa con il mutuo e che presentano il modello 730 o il
modello Unico.
Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:
gli interessi passivi, e relativi oneri accessori,
nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro
della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello
Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su
immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non
superiore a 4.000 euro.
L’acquisto della unità immobiliare deve essere
effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del
contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui
l’originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese
e degli oneri correlati.
Per abitazione principale si intende quella nella quale
il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori
di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o
atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unità
immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni
dall’acquisto.